Art. 3.
(Misura di salvaguardia).

      1. Fino all'approvazione da parte di ciascuna regione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 1, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione o ad autorizzazione nell'ambito di territori costieri compresi entro la fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina, nonché di approvare, sottoscrivere o rinnovare accordi di programma, strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica o convenzioni di lottizzazione aventi ad oggetto i medesimi ambiti territoriali.
      2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi, la sagoma o la volumetria degli edifici e non ne modifichino la destinazione d'uso o il numero di unità immobiliari.